Art. 5.
(Regime di esenzione).

      1. Nell'area di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca per quanto concerne:

          a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

          b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive;

          c) imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

      2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia, sono emanate le norme regolamentari concernenti l'entità e la durata del regime di esenzione di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo.

 

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      3. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati.
      4. In deroga alla normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di cui al comma 3 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
      5. La regione Puglia comunica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.